In Italia, il metodo di pagamento al rogito notarile (cioè l’atto pubblico di compravendita di un immobile) è liberamente concordato tra le parti: acquirente e venditore. Tuttavia, vi sono alcune regole e prassi da rispettare, anche per fini di trasparenza e tracciabilità.

Chi lo decide?
Le parti (acquirente e venditore), in accordo tra loro, decidono:
- Modalità (assegno circolare, bonifico bancario, ecc.)
- Tempistiche (pagamento contestuale o avvenuto in precedenza)
- Intestazione e causale dei pagamenti
Il notaio ha il compito di accertare e verbalizzare:
- l’avvenuto pagamento,
- la modalità utilizzata,
- i riferimenti (es. numero dell’assegno o del bonifico, data, banca, ecc.)
Modalità comuni di pagamento al rogito:
- Assegno circolare: modalità molto usata perché garantisce la disponibilità dei fondi.
- Bonifico bancario: spesso fatto prima del rogito, con conferma al momento dell’atto.
- Deposito prezzo dal notaio: il notaio trattiene il prezzo in deposito e lo libera dopo la trascrizione (art. 1, comma 63, L. 147/2013), usato per tutelare l’acquirente.
Obbligo di tracciabilità:
Per importi superiori a 5.000 € (limite soggetto a variazione), non è ammesso il pagamento in contanti, secondo le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
In sintesi:
- Chi decide: acquirente e venditore, di comune accordo
- Chi registra e verifica: il notaio
- Chi deve garantire la tracciabilità: entrambe le parti, con l’assistenza del notaio
Estratto da un atto di compravendita immobiliare – Sezione “Dichiarazioni delle parti”
“Il prezzo della compravendita, concordato in euro € 150.000,00 (centocinquantamila/00), è stato corrisposto dall’acquirente al venditore come segue:
- Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, già versata in data 12/01/2025 a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al venditore presso Banca XYZ, IBAN IT00X0000000000000000000000, CRO/Reference: 1234567890;
- Euro 140.000,00 versati in data odierna, mediante assegno circolare n. 123456789 emesso da Banca ABC intestato al venditore, che quest’ultimo dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
Le parti dichiarano che le modalità di pagamento sopra indicate sono conformi agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.”
Nota bene:
- Il notaio non può omettere queste informazioni, salvo nei casi in cui venga utilizzato il deposito prezzo notarile, in cui il pagamento vero e proprio avviene dopo la trascrizione dell’atto.
- Le modalità e i dettagli possono variare, ma devono sempre rispettare la trasparenza e tracciabilità.
Se stai predisponendo un atto o stai per affrontare un rogito, potrebbe essere utile confrontarsi con il notaio scelto per definire le modalità più sicure e adeguate al caso. Vuoi anche un esempio con deposito prezzo dal notaio?