Per sostituire un amministratore in prorogatio, è necessario seguire le disposizioni del Codice Civile italiano riguardanti la revoca e la nomina degli amministratori.
Passaggi per la sostituzione:
- Convocazione dell’assemblea: L’assemblea dei soci deve essere convocata per deliberare la revoca e la nomina di un nuovo amministratore. La convocazione deve seguire le modalità previste dallo statuto della società.
- Revoca dell’amministratore in prorogatio: L’assemblea deve deliberare la revoca dell’amministratore in prorogatio con le maggioranze richieste dallo statuto o, in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.
- Nomina del nuovo amministratore: Dopo la revoca, l’assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore. Anche in questo caso, la nomina deve rispettare le maggioranze previste dallo statuto o dal Codice Civile.
Riferimenti normativi:
- Art. 2383, Codice Civile: Dispone sulla nomina e sulla durata in carica degli amministratori. Stabilisce che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. Prevede anche la prorogatio degli amministratori fino alla loro sostituzione.
- Art. 2385, Codice Civile: Regola la cessazione degli amministratori dalla carica. Indica che la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
Estratti rilevanti:
- Art. 2383, comma 1, Codice Civile: “Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono rieleggibili.”
- Art. 2385, comma 1, Codice Civile: “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.”
Queste disposizioni evidenziano che l’amministratore in prorogatio rimane in carica fino a quando non viene formalmente nominato un sostituto dall’assemblea dei soci.
Per ulteriori dettagli, puoi consultare gli articoli specifici del Codice Civile citati nei riferimenti.