La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono due mensilità aggiuntive che vengono corrisposte ai lavoratori dipendenti in Italia, solitamente nel settore privato.

Tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità, conosciuta anche come “gratifica natalizia”, viene corrisposta una volta all’anno, generalmente nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie. Questa mensilità è disciplinata principalmente dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e, quindi, le specifiche possono variare leggermente a seconda del settore di appartenenza.
Quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è prevista da alcuni CCNL e viene corrisposta una volta all’anno, generalmente nel mese di giugno o luglio. Anche in questo caso, le specifiche relative all’erogazione della quattordicesima possono variare a seconda del settore di appartenenza.
Riferimenti normativi
Non esistono articoli specifici del Codice Civile o del Codice di Procedura Civile che regolano direttamente le mensilità aggiuntive. Le modalità di corresponsione della tredicesima e della quattordicesima sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi aziendali. Pertanto, per informazioni dettagliate e specifiche, è necessario consultare il CCNL applicabile al proprio settore lavorativo.
Per una panoramica dettagliata, è possibile fare riferimento ai seguenti documenti:
- Codice Civile per eventuali disposizioni generali relative ai diritti dei lavoratori (ad esempio, articoli sul rapporto di lavoro in generale).
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le disposizioni specifiche relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità nel proprio settore di appartenenza.
Possiamo dire dunque che, la tredicesima mensilità viene generalmente pagata nel mese di dicembre, mentre la quattordicesima mensilità, quando prevista, viene corrisposta nei mesi estivi, solitamente giugno o luglio.
Queste mensilità aggiuntive sono disciplinate principalmente dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) specifici per ciascun settore, e non dal Codice Civile o dal Codice di Procedura Civile.
Pertanto, per ottenere informazioni precise e dettagliate, è fondamentale consultare il CCNL applicabile al proprio ambito lavorativo.